MOVIMENTO DI PARTECIPAZIONE POLITICA


 

STATUTO

 

ART. 1
COSTITUZIONE

 

La comunità civile e politica sta vivendo un momento storico, attraversato da molteplici contraddizioni, ma anche ricco di opportunità, di progetti, di energie in precedenza sconosciuti.

La partecipazione attiva e consapevole dei cittadini alla vita della loro comunità appare la condizione prima e imprescindibile perché siano valorizzate la trasparenza, l’equità e la progettualità nella gestione della cosa pubblica, lo sviluppo armonico della realtà socio-geografica, l’attenzione per le attese, i bisogni ed i diritti di tutti, la sensibilità ed il rispetto per le diversità, la crescita del confronto politico e culturale.

Per favorire tale partecipazione si costituisce il Movimento di Partecipazione Politica, che ha per simbolo la “chiave”, logo regolarmente registrato con atto notarile n° 12222  del 18 marzo 1999 presso il notaio Piattelli di Verona.

 

ART. 2
SCOPI E FINALITA’

Il Movimento si propone:

·        di sviluppare una politica dei valori e di  trasparenza nei metodi di lavoro;

·        di favorire la partecipazione attiva alla vita sociale e politica per superare il distacco creatosi tra cittadini e istituzioni;

·        di sviluppare nel tempo atti concreti che portino ad una riunificazione del tessuto sociale;

·        di sviluppare una saldatura delle varie Frazioni/Località, con un criterio di rappresentanza;

·        di contribuire a una maggiore vivacità culturale e di sviluppare una maggiore sensibilità nei confronti degli anziani, dei giovani e dei bambini e più in generale, nei confronti delle fasce più deboli della nostra società;

·        di far crescere un atteggiamento positivo di accoglienza nei confronti delle famiglie che scelgono questo territorio per viverci;

·        di favorire, se possibile, la rappresentanza istituzionale per consentire di dare voce alle istanze di rinnovamento provenienti dalla società  civile, finalizzate ad affermare i principi e i valori fondamentali del Movimento;

·        di essere luogo ove si possa esprimere liberamente il proprio pensiero e le proprie esperienze;

·        di far crescere un atteggiamento di accoglienza e conoscenza delle altre culture presenti sul territorio, di offrire loro espressione e rappresentanza nelle e con le istituzioni locali:

·        di sviluppare nei cittadini la consapevolezza di essere parte attiva ed importante della comunità civile del Comune di Negrar. 

 

ART. 3
ATTIVITA’
 

Per raggiungere i suoi scopi e finalità il Movimento si avvale delle seguenti attività:

a)      intraprende ogni utile iniziativa politica;

b)     promuove ricerche, dibattiti, manifestazioni ed ogni altra iniziativa idonea alla crescita culturale e politica dei cittadini;

c)     diffonde periodicamente attraverso pubblicazioni a stampa, canali e rete telematica informazioni per promuovere  la conoscenza e la discussione dei problemi del territorio.

 

ART. 4
 ADESIONI

Possono aderire tutti i cittadini italiani o di altra nazionalità, purchè in regola con il permesso di soggiorno, che ne condividano i principi di cui agli artt. 1 e 2 del presente statuto.

La domanda va presentata all’organo direttivo che ne darà formale accettazione.

Contro il diniego di accettazione, si può ricorrere al Collegio dei garanti.

L’adesione comporta l’obbligo di versare la quota associativa annuale.

 

ART. 5
INAMMISSIBILITA’

L’adesione al movimento non è compatibile con l’appartenenza a organizzazioni o gruppi i cui scopi siano in contrasto con quelli del Movimento.

 

ART. 6
PERDITA DELLA QUALITA’ DI ADERENTE

La qualità di aderente si perde:

a)      per dimissioni;

b)     per incompatibilità e per gravi motivi ritenuti sussistenti dall’assemblea generale, all’uopo convocata dal Comitato direttivo su proposta del Collegio dei garanti; 

c)     per mancato versamento della quota associativa annuale senza giustificato motivo.

 

ART. 7
ORGANI

Sono organi dell’associazione:

a)      assemblea generale

b)     comitato direttivo

c)     presidente del comitato direttivo

d)     tesoriere

e)     collegio dei garanti

f)      collegio dei revisori dei conti 

 

ART. 8
ASSEMBLEA GENERALE

L’assemblea è costituita dall’insieme di tutti gli aderenti ed è aperta anche ai simpatizzanti, questi ultimi senza diritto di voto.

L’assemblea è l’organo di indirizzo programmatico e politico; essa delibera su tutte le materie inerenti alle finalità del Movimento e ad eventuali variazioni dello statuto.

L’assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno su convocazione del comitato direttivo per determinare la linea politica generale del Movimento, approvare il bilancio e per fissare la quota associativa annuale.

L’assemblea può essere convocata su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) degli aderenti al Movimento dando comunicazione dell’ordine del giorno al comitato direttivo che, entro 30 giorni dalla data della ricezione della richiesta, provvede alla convocazione dell’assemblea generale in via straordinaria.

 

Compete all’assemblea generale tra l’altro eleggere:

a)      il comitato direttivo

b)     il collegio dei garanti

c)     il collegio dei revisori dei conti.

 

L’assemblea in via ordinaria è valida con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli aventi diritto al voto.

Per le modifiche allo statuto è richiesta la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto.

In ogni caso le delibere vanno prese a maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei presenti.

E’ consentito il voto per delega. Ogni avente diritto al voto può ricevere una sola delega. 

 

ART. 9
COMITATO DIRETTIVO

Il comitato direttivo è l’organo di direzione dell’associazione nel quadro degli indirizzi deliberati dall’assemblea generale.

Il comitato direttivo è composto da sette iscritti al Movimento eletti dall’assemblea.

Di diritto fanno inoltre parte del comitato direttivo eventuali consiglieri comunali in carica, purchè iscritti al Movimento.

In caso di dimissioni di uno o più membri eletti, subentrano i primi non eletti.

Il comitato direttivo decade se il numero dei suoi componenti scende sotto le cinque unità. In tal caso si provvede all’elezione di un nuovo comitato direttivo.

Il comitato direttivo si riunisce almeno 6 volte l’anno ed ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.

Il direttivo è validamente riunito con la presenza della metà + 1 dei suoi componenti.

Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

I componenti il comitato direttivo durano in carica 3 anni.

Partecipano alle sedute del comitato direttivo, senza diritto di voto, i componenti il collegio dei garanti e i componenti il collegio dei revisori dei conti.

In assenza del presidente svolge le sue funzioni il membro più anziano di iscrizione, in prima istanza e quello più anziano di età in seconda.

In caso di impegni finanziari, assunti dal Movimento, rispondono solidalmente tutti i componenti il direttivo.

In caso di controversie derivanti da delibere prese a maggioranza, rispondono tutti i componenti del direttivo favorevoli o astenuti; ne sono esclusi i contrari.

 

Compete al comitato direttivo tra l’altro:

a)      eleggere tra i suoi componenti il presidente, il tesoriere, il segretario;

b)     assumere ogni opportuna iniziativa per lo sviluppo dell’associazione nell’ambito degli indirizzi politico-programmatici definiti dall’assemblea generale;

c)     formulare proposte e documenti da sottoporre all’assemblea generale;

d)     determinare la quota associativa annuale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea generale;

e)     approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo predisposto dal tesoriere da sottoporre alla successiva approvazione dell’assemblea generale;

f)      esprimere parere vincolante sui provvedimenti e sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione concernenti rapporti contrattuali o convenzioni con terzi che comportino obbligazioni a contenuto economico o patrimoniale, o comunque oneri finanziari per l’associazione;

g)     proporre all’assemblea generale una proroga del suo mandato nel caso che la sua scadenza coincida con particolari situazioni socio-politiche;

h)     redigere un regolamento che ne disciplina la sua attività, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea generale.

i)       Promuovere ed accogliere iniziative, anche quelle sviluppate autonomamente dagli aderenti e dai simpatizzanti, in relazione agli interessi o all’esperienza personale di ciascuno, purchè coerente con gli scopi del movimento

l)         proporre iniziative atte alla costituzione di un coordinamento permanente al cui interno, oltre ad essere individuate le figure di riferimento per le frazioni vengano individuate anche persone o gruppi di riferimento per le seguenti realtà:

·        economiche

·        culturali

·        volontariato

·        istruzione

·        sanità

·        sport e tempo libero

·        ecologia ed ambiente

          

ART. 10
IL PRESIDENTE DEL COMITATO DIRETTIVO

Il presidente del comitato direttivo è il rappresentante politico e legale del Movimento. Può delegare ad altro consigliere del comitato direttivo, in caso di impedimento temporaneo, gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il presidente viene eletto a maggioranza dal comitato direttivo e dura in carica 3 anni.

Il presidente convoca e presiede il comitato direttivo. 

 

ART. 11
IL TESORIERE

Il tesoriere ha la responsabilità della gestione amministrativa, patrimoniale e contabile dell’associazione. In tale veste egli predispone il bilancio ed il rendiconto consuntivo annuali e provvede a tutti gli adempimenti amministrativi, finanziari, tributari e contabili dell’associazione. Egli cura, in particolare, la tenuta della contabilità dell’associazione, dei libri verbali, delle scritture contabili e d’ogni altra documentazione amministrativa, provvedendo a tutti gli adempimenti relativi.

 

ART. 12
ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Eventuali avanzi sono destinati all’incremento del patrimonio sociale e al raggiungimento degli scopi statuari.

 

ART. 13
COLLEGIO DEI GARANTI

Il collegio dei garanti assicura il corretto svolgimento della vita democratica dell’associazione.

Esso è composto da tre componenti eletti dall’assemblea generale.

Il collegio dei garanti ha tra l’altro il compito di:

a)      rispondere ai quesiti d’interpretazione dello statuto;

b)     esaminare eventuali denunce per violazioni dello Statuto che si presumano compiute dagli organi dell’associazione o da singoli aderenti e proporre, laddove necessario, al comitato direttivo la convocazione dell’assemblea generale (o convocandola direttamente in caso d’inerzia del comitato direttivo), al fine dell’adozione delle deliberazioni più opportune;

Il collegio dei garanti dura in carica tre anni.

 

ART. 14
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei revisori dei conti cura la verifica della contabilità e di tutti gli atti amministrativi ad essa collegati, provvedendo a redigere un’apposita relazione, in occasione della presentazione dei bilanci annuali relativi agli anni solari, all’organo competente per l’approvazione.

I revisori dei conti sono eletti dall’assemblea generale.

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti e dura in carica tre anni.

 

ART. 15
NON CUMULABILITA’ DELLE CARICHE SOCIALI

Con esclusione dell’assemblea generale, ciascun aderente può far parte solo di uno degli altri organi collegiali indicati all’art. 7 del presente Statuto.

 

ART. 16
NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile ed alle altre leggi vigenti.