|
MOVIMENTO DI PARTECIPAZIONE POLITICA |
|
|
STATUTO
ART.
1
La
comunità civile e politica sta vivendo un momento storico, attraversato
da molteplici contraddizioni, ma anche ricco di opportunità, di progetti,
di energie in precedenza sconosciuti. La
partecipazione attiva e consapevole dei cittadini alla vita della loro
comunità appare la condizione prima e imprescindibile perché siano
valorizzate la trasparenza, l’equità e la progettualità nella gestione
della cosa pubblica, lo sviluppo armonico della realtà socio-geografica,
l’attenzione per le attese, i bisogni ed i diritti di tutti, la
sensibilità ed il rispetto per le diversità, la crescita del confronto
politico e culturale. Per
favorire tale partecipazione si costituisce il Movimento di Partecipazione
Politica, che ha per simbolo la “chiave”, logo regolarmente registrato
con atto notarile n° 12222 del 18 marzo 1999 presso il notaio Piattelli di Verona. ART.
2 Il
Movimento si propone: ·
di sviluppare una politica dei valori e di
trasparenza nei metodi di lavoro; ·
di favorire la partecipazione attiva alla vita sociale e politica
per superare il distacco creatosi tra cittadini e istituzioni; ·
di sviluppare nel tempo atti concreti che portino ad una
riunificazione del tessuto sociale; ·
di sviluppare una saldatura delle varie Frazioni/Località, con un
criterio di rappresentanza; ·
di contribuire a una maggiore vivacità culturale e di sviluppare
una maggiore sensibilità nei confronti degli anziani, dei giovani e dei
bambini e più in generale, nei confronti delle fasce più deboli della
nostra società; ·
di far crescere un atteggiamento positivo di accoglienza nei
confronti delle famiglie che scelgono questo territorio per viverci; ·
di favorire, se possibile, la rappresentanza istituzionale per
consentire di dare voce alle istanze di rinnovamento provenienti dalla
società civile, finalizzate ad affermare i principi e i valori
fondamentali del Movimento; ·
di essere luogo ove si possa esprimere liberamente il proprio
pensiero e le proprie esperienze; · di far crescere un atteggiamento di accoglienza e conoscenza delle altre culture presenti sul territorio, di offrire loro espressione e rappresentanza nelle e con le istituzioni locali: ·
di sviluppare nei
cittadini la consapevolezza di essere parte attiva ed importante della
comunità civile del Comune di Negrar. ART.
3 Per
raggiungere i suoi scopi e finalità il Movimento si avvale delle seguenti
attività: a)
intraprende ogni utile iniziativa politica; b)
promuove ricerche, dibattiti, manifestazioni ed ogni altra
iniziativa idonea alla crescita culturale e politica dei cittadini; c)
diffonde periodicamente attraverso pubblicazioni a stampa, canali e
rete telematica informazioni per promuovere
la conoscenza e la discussione dei problemi del territorio. ART.
4 Possono
aderire tutti i cittadini italiani o di altra nazionalità, purchè in
regola con il permesso di soggiorno, che ne condividano i principi di cui
agli artt. 1 e 2 del presente statuto. La
domanda va presentata all’organo direttivo che ne darà formale
accettazione. Contro
il diniego di accettazione, si può ricorrere al Collegio dei garanti. L’adesione
comporta l’obbligo di versare la quota associativa annuale. ART. 5 L’adesione
al movimento non è compatibile con l’appartenenza a organizzazioni o
gruppi i cui scopi siano in contrasto con quelli del Movimento. ART. 6 La
qualità di aderente si perde: a)
per dimissioni; b)
per incompatibilità e per gravi motivi ritenuti sussistenti
dall’assemblea generale, all’uopo convocata dal Comitato direttivo su
proposta del Collegio dei garanti; c)
per mancato versamento della quota associativa annuale senza
giustificato motivo. ART. 7 Sono
organi dell’associazione: a)
assemblea generale b)
comitato direttivo c)
presidente del comitato direttivo d)
tesoriere e)
collegio dei garanti f)
collegio dei revisori dei conti ART. 8 L’assemblea
è costituita dall’insieme di tutti gli aderenti ed è aperta anche ai
simpatizzanti, questi ultimi senza diritto di voto. L’assemblea è l’organo di indirizzo programmatico e politico; essa delibera su tutte le materie inerenti alle finalità del Movimento e ad eventuali variazioni dello statuto. L’assemblea
si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno su convocazione
del comitato direttivo per determinare la linea politica generale del
Movimento, approvare il bilancio e per fissare la quota associativa
annuale. L’assemblea
può essere convocata su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) degli aderenti
al Movimento dando comunicazione dell’ordine del giorno al comitato
direttivo che, entro 30 giorni dalla data della ricezione della richiesta,
provvede alla convocazione dell’assemblea generale in via straordinaria.
Compete
all’assemblea generale tra l’altro eleggere: a)
il comitato direttivo b)
il collegio dei garanti c)
il collegio dei revisori dei conti. L’assemblea
in via ordinaria è valida con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli
aventi diritto al voto. Per
le modifiche allo statuto è richiesta la presenza di almeno 2/3 (due
terzi) degli aventi diritto al voto. In
ogni caso le delibere vanno prese a maggioranza qualificata di 2/3 (due
terzi) dei presenti. E’
consentito il voto per delega. Ogni avente diritto al voto può ricevere
una sola delega. ART. 9 Il
comitato direttivo è l’organo di direzione dell’associazione nel
quadro degli indirizzi deliberati dall’assemblea generale. Il
comitato direttivo è composto da sette iscritti al Movimento eletti
dall’assemblea. Di
diritto fanno inoltre parte del comitato direttivo eventuali consiglieri
comunali in carica, purchè iscritti al Movimento. In
caso di dimissioni di uno o più membri eletti, subentrano i primi non
eletti. Il
comitato direttivo decade se il numero dei suoi componenti scende sotto le
cinque unità. In tal caso si provvede all’elezione di un nuovo comitato
direttivo. Il
comitato direttivo si riunisce almeno 6 volte l’anno ed ogni qualvolta
ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti. Il
direttivo è validamente riunito con la presenza della metà + 1 dei suoi
componenti. Le
delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti. I
componenti il comitato direttivo durano in carica 3 anni. Partecipano
alle sedute del comitato direttivo, senza diritto di voto, i componenti il
collegio dei garanti e i componenti il collegio dei revisori dei conti. In
assenza del presidente svolge le sue funzioni il membro più anziano di
iscrizione, in prima istanza e quello più anziano di età in seconda. In
caso di impegni finanziari, assunti dal Movimento, rispondono solidalmente
tutti i componenti il direttivo. In
caso di controversie derivanti da delibere prese a maggioranza, rispondono
tutti i componenti del direttivo favorevoli o astenuti; ne sono esclusi i
contrari. Compete
al comitato direttivo tra l’altro: a)
eleggere tra i suoi componenti il presidente, il tesoriere, il
segretario; b)
assumere ogni opportuna iniziativa per lo sviluppo
dell’associazione nell’ambito degli indirizzi politico-programmatici
definiti dall’assemblea generale; c)
formulare proposte e documenti da sottoporre all’assemblea
generale; d)
determinare la quota associativa annuale da sottoporre
all’approvazione dell’assemblea generale; e)
approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo
predisposto dal tesoriere da sottoporre alla successiva approvazione
dell’assemblea generale; f)
esprimere parere vincolante sui provvedimenti e sugli atti di
ordinaria e straordinaria amministrazione concernenti rapporti
contrattuali o convenzioni con terzi che comportino obbligazioni a
contenuto economico o patrimoniale, o comunque oneri finanziari per
l’associazione; g)
proporre all’assemblea generale una proroga del suo mandato nel
caso che la sua scadenza coincida con particolari situazioni
socio-politiche; h)
redigere un regolamento che ne disciplina la sua attività, da
sottoporre all’approvazione dell’assemblea generale. i)
Promuovere ed accogliere iniziative, anche quelle sviluppate
autonomamente dagli aderenti e dai simpatizzanti, in relazione agli
interessi o all’esperienza personale di ciascuno, purchè coerente con
gli scopi del movimento l)
proporre iniziative atte alla costituzione di un coordinamento
permanente al cui interno, oltre ad essere individuate le figure di
riferimento per le frazioni vengano individuate anche persone o gruppi di
riferimento per le seguenti realtà: ·
economiche ·
culturali ·
volontariato ·
istruzione ·
sanità ·
sport e tempo libero ·
ecologia ed ambiente ART. 10 Il
presidente del comitato direttivo è il rappresentante politico e legale
del Movimento. Può delegare ad altro consigliere del comitato direttivo,
in caso di impedimento temporaneo, gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione. Il
presidente viene eletto a maggioranza dal comitato direttivo e dura in
carica 3 anni. Il
presidente convoca e presiede il comitato direttivo. ART. 11 Il
tesoriere ha la responsabilità della gestione amministrativa,
patrimoniale e contabile dell’associazione. In tale veste egli
predispone il bilancio ed il rendiconto consuntivo annuali e provvede a
tutti gli adempimenti amministrativi, finanziari, tributari e contabili
dell’associazione. Egli cura, in particolare, la tenuta della contabilità
dell’associazione, dei libri verbali, delle scritture contabili e
d’ogni altra documentazione amministrativa, provvedendo a tutti gli
adempimenti relativi. ART. 12 L’esercizio
finanziario decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Eventuali avanzi sono destinati all’incremento del patrimonio sociale e
al raggiungimento degli scopi statuari. ART. 13 Il
collegio dei garanti assicura il corretto svolgimento della vita
democratica dell’associazione. Esso
è composto da tre componenti eletti dall’assemblea generale. Il
collegio dei garanti ha tra l’altro il compito di: a)
rispondere ai quesiti d’interpretazione dello statuto; b)
esaminare eventuali denunce per violazioni dello Statuto che si
presumano compiute dagli organi dell’associazione o da singoli aderenti
e proporre, laddove necessario, al comitato direttivo la convocazione
dell’assemblea generale (o convocandola direttamente in caso d’inerzia
del comitato direttivo), al fine dell’adozione delle deliberazioni più
opportune; Il
collegio dei garanti dura in carica tre anni. ART. 14 Il
collegio dei revisori dei conti cura la verifica della contabilità e di
tutti gli atti amministrativi ad essa collegati, provvedendo a redigere
un’apposita relazione, in occasione della presentazione dei bilanci
annuali relativi agli anni solari, all’organo competente per
l’approvazione. I
revisori dei conti sono eletti dall’assemblea generale. Il
collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti e dura in
carica tre anni. ART. 15 Con esclusione dell’assemblea generale, ciascun aderente può far parte solo di uno degli altri organi collegiali indicati all’art. 7 del presente Statuto. ART. 16 Per
tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa
riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile ed alle altre
leggi vigenti. |
|